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ITAN20130095A1 - Metodo per la prevenzione di infortuni e incidenti e relativo sistema implementante detto metodo - Google Patents

Metodo per la prevenzione di infortuni e incidenti e relativo sistema implementante detto metodo Download PDF

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Publication number
ITAN20130095A1
ITAN20130095A1 IT000095A ITAN20130095A ITAN20130095A1 IT AN20130095 A1 ITAN20130095 A1 IT AN20130095A1 IT 000095 A IT000095 A IT 000095A IT AN20130095 A ITAN20130095 A IT AN20130095A IT AN20130095 A1 ITAN20130095 A1 IT AN20130095A1
Authority
IT
Italy
Prior art keywords
operator
safety
behavior
accident
accidents
Prior art date
Application number
IT000095A
Other languages
English (en)
Inventor
Giovanni Silvestri
Original Assignee
Safe Way S R L
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Safe Way S R L filed Critical Safe Way S R L
Priority to IT000095A priority Critical patent/ITAN20130095A1/it
Priority to EP14727899.8A priority patent/EP2996558A1/en
Priority to PCT/IB2014/000725 priority patent/WO2014184638A1/en
Publication of ITAN20130095A1 publication Critical patent/ITAN20130095A1/it

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Description

' D E S C R I Z I O N E
annessa a domanda di Brevetto per INVENZIONE INDUSTRIALE avente per titolo: METODO PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI E INCIDENTI E RELATIVO SISTEMA IMPLEMENTANTE DETTO METODO
DESCRIZIONE DELL?INVENZIONE
Formano oggetto del presente trovato un sistema di prevenzione degli incidenti in ambito lavorativo e/o sanitario e/o domestico ed una calzatura, ad esempio, ma non necessariamente, del tipo antinfortunistica, implementante tale sistema.
Pi? in particolare, forma oggetto della presente invenzione una calzatura dotata di dispositivi elettronici in grado di monitorare il comportamento dell?utente che la indossa durante lo svolgimento delle sua abituali mansioni e segnalare tempestivamente situazioni premonitrici di un potenziale incidente e/o infortunio, ed il relativo metodo di monitoraggio e segnalazione.
L?invenzione si inserisce, pertanto, nei classici settori delle produzione calzaturiera.
L?invenzione pu? trovare particolare utilit? nel campo della produzione di calzature antinfortunistiche rientranti nella pi? ampia categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Da qui in avanti si utilizzer? il termine ?calzatura antinfortunistica? per definire un ?dispositivo di protezione individuale atto a proteggere i piedi contro le aggressioni esterne e nel contatto verso il suolo, mediante l?impiego di uno o pi? particolari accorgimenti tecnologici quali l?adozione di puntali in acciaio o in materiali simili/equivalenti e/o di una lamina antiperforazione, la predisposizione di particolari rilievi delle suole, di impermeabilizzazione, il conferimento di resistenza al calore, l?adozione di protezione dei malleoli, di un sistema di sfilamento rapido o altro.
In particolare, nella ampia gamma di calzature antinfortunistiche rientrano differenti tipologie di calzature, dette ?di sicurezza?, ?di protezione? e ?da lavoro? (le cui caratteristiche, peculiarit? ed impieghi sono ben noti all?esperto del ramo e su cui, pertanto, non ci si dilungher? oltre) che pur possedendo caratteristiche e funzionalit? differenti vengono realizzate secondo procedimenti di fabbricazione standardizzati consistenti generalmente nella cucitura e preparazione di un gruppo tomaia - intersuola, nella preparazione di una suola stampata o incollata su detto gruppo e nel fissaggio, secondo tempi e metodi ben noti all?esperto del ramo, di elementi di protezione e sicurezza, quali puntali e/o lamine antiperforazione o altro.
Tali elementi di sicurezza sono previsti anche in calzature prive di tomaia, a titolo di esempio non limitativo in stivali in gomma (o materiale equivalenti), clogs e ciabatte in EVA (o materiali simili) ecc.
Come noto, buona parte degli incidenti ed infortuni in ambito lavorativo, sanitario e/o domestico derivano da comportamenti talvolta errati ed imprudenti da una sottovalutazione del rischio, da distrazioni, da malfunzionamenti ed avarie delle attrezzature manovrate, da un uso scorretto degli utensili impiegati, da condizioni ambientali avverse, da problematiche organizzative o dalla pericolosit? insita nel tipo di attivit? da svolgere; i dispositivi di sicurezza integrati in una calzatura antinfortunistica hanno, pertanto, il solo compito di ridurre le conseguenze fisiche (fratture, ferite ed abrasioni, aggressioni da agenti chimici e/o da fiamma o calore eccessivo ecc. ?) derivanti da tali scorretti comportamenti o cause avverse.
Attualmente, sono inoltre note calzature munite di una pluralit? di specifici sensori atti a rilevare e segnalare un avvenuto incidente, come descritto, ad esempio, nella domanda di brevetto AN2013U000026 a nome della stessa Richiedente (a cui si rimanda per qualsiasi eventuale approfondimento).
Le attuali calzature di sicurezza nulla possono invece in termini di prevenzione di detti comportamenti errati cosicch?, ad es., al Datore di lavoro e/o al ?Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori? non resta che constatare l?infortunio e la sua entit? (con tutte le successive note conseguenza) ed attivare tempestivamente i soccorsi pi? adatti.
Da qui in avanti per semplicit? descrittiva chi nella pratica delle sue funzioni rischia di subire un infortunio sar? detto ?operatore? mentre coloro destinati a constatare detto infortunio e ad attivarsi al fine di minimizzarne le conseguenza saranno detti, in generale, ?soccorritori?.
Scopo del presente trovato ? quello di ovviare ad almeno una parte degli inconvenienti sopra esposti, prevedendo un metodo ed il relativo sistema che lo implementa atto a prevenire gli infortuni e/o incidenti in ambito lavorativo e/o sanitario e/o domestico (da qui in avanti indifferentemente sintetizzabili, per semplicit?, in ?lavorativo?) attraverso un continuo monitoraggio del comportamento dell?operatore durante lo svolgimento delle sue mansioni e la segnalazione di ogni eventuale situazione ritenuta anomala e potenziale causa di un infortunio o incidente.
Questi scopi ed altri vantaggiosi risultati, come risulter? chiaro, si conseguono con un sistema di prevenzione degli infortuni e/o incidenti lavorativi conforme al dettato delle principali rivendicazioni annesse.
Le caratteristiche del presente trovato risulteranno meglio evidenziate dalla seguente descrizione di alcune preferite forme di realizzazione, conformi alle rivendicazioni brevettuali e illustrate, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, nelle allegate tavole di disegno, in cui:
- la figura 1 mostra una vista schematica di una calzatura di sicurezza integrante il sistema di prevenzione degli incidenti ed infortuni lavorativi secondo l?invenzione.
Si descrivono ora le caratteristiche del trovato, avvalendosi dei riferimenti contenuti nelle figure allegate. Tutti i componenti della calzatura di sicurezza dell?invenzione comuni a quelli dell?arte nota non verranno elencati salvo menzionare quelli di volta in volta necessari. Nelle figure allegate, pertanto, i vari dispositivi di sicurezza, quali a titolo di esempio non esaustivo puntali, lamine antiperforazione, ecc. non sono mostrati, in quanto in s? convenzionali.
Come gi? in parte anticipato, quanto sar? descritto varr? con riferimento a calzature del tipo comprendenti una ?tomaia? ma potr? essere ovviamente esteso anche a quelle prive di detta tomaia, in quanto realizzate per stampaggio di materiali plastici (o simili) o in gomma, quali, a titolo di esempio non limitativo, stivali, clogs, ciabatte in gomma o EVA o materiali simili/equivalenti.
Nel corso della trattazione si far? riferimento preferibilmente ad una calzatura di sicurezza fermo restando che quanto sar? detto ? assolutamente estendibile anche a calzature ?tradizionali? prive, cio?, dei dispositivi di sicurezza individuale.
In fig. 1, ? pertanto mostrata una calzatura antinfortunistica 1 comprendente una tomaia 10 e la relativa suola 11 comprendente, come noto, il battistrada 12 e l?intersuola 13.
Integrata alla calzatura 1 ? previsto un ?sistema elettronico di prevenzione degli incidenti ed infortuni lavorativi? 2, detto sistema 2 essendo inserito all?interno della suola 11 preferibilmente in prossimit? della zona di pressione ad appoggio del tallone, sostanzialmente coincidente con il tacco 14.
Senza alcun intento limitativo, il sistema elettronico dell?invenzione comprende almeno mezzi di rilevazione di grandezze fisiche GF, considerate indicative del comportamento tenuto dall?operatore nell?esecuzione di suoi compiti, consistenti in uno o pi? appositi sensori S, una unit? di calcolo UC per la gestione di dette grandezze fisiche GF rilevate da detti sensori S, e noti dispositivi di comunicazione con una unit? informatica esterna, quest?ultima suscettibile pertanto di ricevere o inviare dati da/verso detto ?sistema elettronico di prevenzione di un incidente o infortunio lavorativo? 2 cos? da allertare tempestivamente i soccorritori nonch? l?operatore medesimo che indossa la calzatura 1.
Il sistema elettronico dell?invenzione comprende ulteriormente almeno una sorgente di alimentazione della sua componentistica elettronica e nei casi in cui questa sia di tipo ?ricaricabile? il relativo sistema di carica, nonch? mezzi di allarme, quali avvisatori acustici e/o luminosi.
I detti uno o pi? sensori S possono essere integrati alla calzatura di sicurezza 1, applicati indifferentemente alla sua tomaia 10 (quando prevista) e/o suola 11; ovviamente, essi saranno collocati sulla calzatura di sicurezza 1 nella posizione che pi? si adatta alle loro caratteristiche strutturali ed operative cos? da rilevare con la massima accuratezza possibile la corrispondente grandezza fisica GF.
Si passa a questo punto a descrivere nel dettaglio, le caratteristiche principali del ?sistema elettronico? 2 dell?invenzione e la sua modalit? di funzionamento.
E? noto che molti incidenti lavorativi avvengono non direttamente per guasti o altre cause tecniche ma per responsabilit? o per il concorso delle responsabilit? di un comportamento scorretto dell?operatore.
Tale comportamento scorretto dell?operatore, a sua volta, pu? essere inconsapevole e dovuto ad uno stato psico-fisico alterato a causa di malessere, ebbrezza, stanchezza, stato emotivo anomalo o altro, oppure indotto da un ambiente alterato e compromesso (ad esempio, a causa di una pavimentazione sconnessa o scivolosa, per la presenza di ostacoli ineludibili ecc ?).
Secondo l?invenzione si intende, pertanto, controllare il comportamento motorio dell?operatore individuandone alcune grandezze fisiche rappresentative (come si vedr?, detti parametri essendo, a loro volta, facilmente rilevabili tramite sensori opportuni associati alla calzatura) e confrontandole con quelle rappresentative di un comportamento normale, generalmente preregistrato/predeterminato.
Da studi e ricerche effettuate nel campo della sicurezza sugli ambienti di lavoro, sanitari e/o domestici, si ? trovato particolarmente vantaggioso considerare come grandezze fisiche GF rappresentative del ?comportamento motorio? tenuto da un operatore nell?esecuzione delle sue mansioni parametri legati ai suoi movimenti e/o alla sua postura, pi? precisamente parametri legati ai movimenti ed alle sollecitazioni subite dalle calzature 1 che egli indossa.
E? stato infatti appurato che durante il proprio turno lavorativo (o durante le sue abituali attivit?), un operatore si trova a spostarsi pi? volte entro la sua area di operativit?, secondo modi e tempi che si ripetono sostanzialmente identici giorno dopo giorno, ad esempio per un?intera settimana lavorativa, ed a reiterare azioni abitudinarie quali sollevamenti di pesi, piegamenti sulle ginocchia (ad es. per raccogliere il materiale o il semilavorato da lavorare) e simili, derivanti dalla tipologia di attivit? che gli ? stata imposta o svolge.
Ogni variazione nel comportamento motorio normalmente tenuto da un operatore nell?esecuzione delle sue mansioni pu? essere pertanto considerata indicativa di una ?anomalia?, ovvero di uno ?stato? dell?operatore non conforme alla normalit? che rischia di condurlo verso un incidente o infortunio. Da qui in avanti per ?anomala? ? da intendersi pertanto ogni variazione nei movimenti e/o postura dell?operatore che non sia riconducibile a cause univocamente definibili o rintracciabili (ad es, a seguito di una modifica negli incarichi che gli sono stati assegnati).
Il ?sistema elettronico di prevenzione di un incidente o infortunio lavorativo? 2 dell?invenzione ? pertanto predisposto, come si vedr? in dettaglio nel corso della trattazione, per apprendere, dapprima, un comportamento dell?operatore, assunto come ?standard? (ovvero tale da permettergli l?esecuzione delle sue mansioni in totale sicurezza e secondo i tempi e metodi per esse previsti), e poi quello effettivamente adottato cos? da valutare e segnalare, confrontandolo con il primo, situazioni potenzialmente pericolose e/o premonitrici di incidenti o infortuni.
A tale scopo ? previsto, che il metodo di prevenzione di infortuni e/o incidenti lavorativi, implementato dal sistema elettronico 2 dell?invenzione, preveda almeno un primo ?periodo di apprendimento?, di durata ?Ta, ed un successivo ?periodo di monitoraggio?, di durata ?Tm, durante i quali vengono acquisiti i valori delle grandezze fisiche GF rappresentative delle sollecitazioni e dei movimenti delle calzature 1, in una parola rivelative del comportamento tenuto nelle fasi di apprendimento e monitoraggio dall?operatore che le indossa.
Di detti periodi di campionamento ?Ta, ?Tm si individuano ?N? sottofasi durante ognuna delle quali i detti sensori S effettuano una rilevazione della corrispondente grandezze fisiche GF da monitorare, cos? da fornire una serie di dati.
Detti dati, come si vedr?, saranno opportunamente elaborati in accordo agli scopi dell?invenzione.
Pi? precisamente, durante la ?fase di apprendimento? (o ?training?), per ogni grandezza fisica GF monitorata, sono raccolti N primi dati che verranno considerati rappresentativi di un comportamento ?standard? dell?operatore durante la prevista attivit? mentre durante le successive ?fasi di monitoraggio? verranno acquisiti, per la medesima grandezza fisica GF, N secondi dati, rappresentativi del suo comportamento effettivo (anche detto ?operativo?).
Tali primi e secondi dati acquisiti possono essere opportunamente organizzati, tramite noti software caricati nell?unit? di controllo UC del sistema elettronico dell?invenzione, per formare rispettivamente un ?profilo standard? ed uno ?effettivo? del comportamento dell?operatore, o in alternativa elaborati al fine di estrapolarne un unico valore sintetico V rappresentativo degli N primi e secondi dati acquisiti.
Per gli scopi dell?invenzione, il valore sintetico V dei dati rilevati in fase di apprendimento sar? detto ?valore di sicurezza Vs? per distinguerlo da quello rappresentante le successive fasi di monitoraggio, detto ?valore effettivo Ve?.
In genere, tali valori sintetici ?di sicurezza Vs? o ?effettivi Ve? possono essere ottenuti dalla media degli N primi e secondi dati rilevati, nei rispettivi periodi di campionamento, da detti uno o pi? sensori S.
Come si vedr? anche con riferimento a specifici esempi p , p ?standard? ed ?effettivo?, o i corrispondenti valori assoluti Vs, Ve, saranno tra loro confrontati almeno tramite tecniche e modi noti cosicch? eventuali loro discostamenti oltre una soglia massima prestabilita saranno indicativi di un comportamento anomalo tenuto dall?operatore durante il periodo di osservazione ?Tm, che risulta pertanto a rischio di incidente.
Secondo una possibile forma esecutiva dell?invenzione, tramite noti software del commercio, ad ogni discostamento rilevato, risultante dal confronto tra i profili ?standard? ed ?effettivo? (o tra i corrispondenti valori mediani Vs, Ve), pu? essere assegnato uno specifico punteggio, proporzionale alla sua entit?; detto punteggio viene quindi confrontato dall?unit? di controllo UC con una ?scala delle anomalie?, precaricata nei suoi mezzi di memoria, cos? da associare il discostamento rilevato ad uno dei suoi ?livelli di potenziale rischio di incidente?.
A titolo di esempio non limitativo, i discostamenti rilevati dal confronto tra profili standard ed effettivi (o tra i corrispondenti valori sintetici Vs, Ve) potranno essere associati, a seconda della loro entit?, ad un ?basso? o ?medio? o ?alto? rischio di incidente.
Nulla vieta, infine, che i discostamenti di entit? maggiore possano essere considerati indicativi del sicuro avverarsi dell?incidente con conseguenze classificabili come ?lievi? o ?gravi?.
In tali casi, i dispositivi di allarme del sistema elettronico dell?invenzione saranno attivati avvisando l?operatore stesso e/o qualsiasi altro addetto (ad es. il Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori) e/o direttamente i soccorritori.
Secondo l?invenzione, il segnale di allarme emesso sar? correlato alle specifiche tipologia di ?rischio incidente? riscontrato cos? da essere immediatamente interpretato come segnale di allerta o di vivo allarme.
In altre parole, tali segnali possono cio? essere contraddistinti da differenti e particolari livelli sonori e luminosi o da diverse tonalit? (a titolo di esempio non limitativo: suono pi? o meno grave, o acuto, nel caso di avvisatori acustici; luce pi? o meno calda nel caso di segnalatori luminosi).
Dispositivi GPS, pure essi integrati alla calzatura di sicurezza 1, potranno consentire una rapida ed immediata individuazione della zona dell?incidente o dell?infortunio.
Si passa a questo punto ad analizzare pi? in dettaglio alcuni aspetti di tali fasi di ?apprendimento? e/o di ?monitoraggio?.
Ad esempio, ? preferibile che il periodo di apprendimento abbia inizio al momento del primo utilizzo della calzatura 1 o ogni qualvolta si debba tener conto di modifiche al comportamento dell?operatore derivanti da note cause o imposizioni, ad es. per effetto di variazioni negli incarichi attribuitigli o delle proprie abitudini. Detta fase di apprendimento ha inoltre una durata ?Ta sufficientemente lunga da poter considerare trascurabili eventuali valori ?anomali? che si siano mantenuti tali per un breve periodo di tempo ed in quanto tale non riconducibili ad azioni o movimenti rischiosi o premonitori di incidente.
In aggiunta, affinch? il profilo standard rilevato (o il corrispondente valore sintetico di sicurezza?) sia considerato tale ? necessario prevedere un sistema di verifica di detta ?fase di apprendimento? consistente, secondo una prima semplice forma esecutiva, in una verifica diretta di un Responsabile del comportamento tenuto dall?operatore volta a correggere istantaneamente situazioni ed azioni sbagliate o, in accordo ad una ulteriore forma esecutiva dell?invenzione, in un confronto con profili di riferimento o valori di sicurezza resi noti dalla Casa Costruttrice e derivanti da analisi statistiche condotte sul tipo di attivit? od incarico o ruolo attribuito ad uno specifico operatore.
In caso di incongruenza del profilo standard (o valore di sicurezza) appreso rispetto a quello di riferimento precaricato nei mezzi di memoria dell?unit? di controllo UC, la fase di apprendimento dovr? essere ripetuta, in caso contrario il profilo standard verr? memorizzato come tale.
L?attivazione del periodo di apprendimento, al momento del primo utilizzo, pu? essere automatica, ad es., attraverso comandi di attivazione inviati all?unit? di controllo UC integrata alla calzatura da quella esterna UR, gestita in remoto, o condotta dall?operatore medesimo attraverso noti dispositivi radio di attivazione in dotazione, sui quali non ? necessario dilungarsi.
Analogamente, all?inizio di ogni turno lavorativo o di un periodo di operativit?, le fasi di monitoraggio potranno essere attivate sia in automatico, ad esempio per mezzo di ?vidimatori? posti all?ingresso dell?area di lavoro assegnata all?operatore e suscettibili di comunicare, tramite noti protocolli, con l?unit? di controllo UC, sia manualmente attraverso il medesimo dispositivo radio in dotazione all?operatore.
Preferibilmente, il periodo di apprendimento ?Ta ha una durata pari ad un numero di giorni GG di campionamento uguale ad 1 o N, essendo N il numero di giorni lavorativi (o, pi? in generale, di operativit?) settimanali.
Nulla vieta per? la possibilit? di prolungare tale campionamento per un numero di giorni pari ad un multiplo M.GG o limitarlo a frazioni di giorno GG prevedendo ad es., campionamenti orari o per multipli di ore.
La durata ?Tm della ?fase di monitoraggio? ? preferibilmente analoga a quella ?Ta della ?fase di apprendimento? quando ? desiderato il confronto tra un profilo ?effettivo? ed uno ?standard? mentre pu? essere anche diverso, ad esempio inferiore, quando la valutazione di un potenziale incidente ? effettuata sulla base dei suddetti valori assoluti medi Vs, Ve.
Alla luce di quanto appena sopra detto, i detti almeno uno o pi? sensori atti a rilevare grandezze fisiche GF potenzialmente indicative di un rischio di incidente o infortunio possono consistere vantaggiosamente in sensori cinematici in gradi di rilevare istantaneamente, come anticipato, dati relativi al movimento e/o alla postura assunta dall?operatore durante le dette fasi di ?apprendimento? o di ?monitoraggio?.
Pi? precisamente, tali sensori cinematici integrati alla calzatura antinfortunistica 1 possono essere del tipo in grado di rilevare e fornire in uscita le tre componenti del vettore accelerazione rispetto ai propri assi di riferimento ?x-yz? e/o le relative velocit? angolari, detti dati essendo trattati ed elaborati in accordo al metodo ed al sistema di prevenzione degli incidenti ed infortuni lavorativi precedentemente descritti.
Dalla conoscenza e rilevazione di detti dati ? infatti possibile risalire all?ampiezza media del passo e/o alla sua relativa durata e/o della velocit? di traslazione/rotazione della calzatura su cui i sensori S sono applicati, parametri che ben si prestano ad un confronto tra una ?condizione di normalit??, in cui essi si assumono tipici dei movimenti normalmente eseguiti dall?operatore in totale sicurezza, ed una ?condizione di potenziale incidente? durante la quale assumono, al contrario, valori anomali e lontani dai primi.
A tale scopo, secondo una possibile forma esecutiva dell?invenzione, tali sensori cinematici possono consistere in accelerometri o giroscopi, entrambi preferibilmente con tecnologia MEMS, ma nulla vieta la possibilit? che detti sensori MEMS siano inglobati in un?unica soluzione costruttiva nota come ?Inertial Measurement Unit ?(IMU).
Di seguito verr? descritto un esempio di grandezze parametrizzabili allo scopo di osservare il comportamento nel tempo di un operatore e valutarne quella variazione potenzialmente evocativa di un probabile o imminente infortunio od incidente lavorativo.
In particolare, viene presa in considerazione come discriminante tra una condizione ritenuta normale ed una premonitrice di incidente l?ampiezza media dei passi di un operatore. Come gi? in parte anticipato, ? noto, infatti, che nell?esecuzione dei suoi compiti esso ? soggetto a spostarsi all?interno dello spazio di operativit? secondo modalit? e velocit? che si ripetono analoghe nel tempo e dettate dalle caratteristiche delle operazione che si trova abitualmente e ripetitivamente ad affrontare.
Per mezzo di tale accelerometro, o dell?equivalente sensore IMU, in accordo al metodo di prevenzione degli infortuni ed incidenti, gi? descritto in termini generali, vengono rilevati e memorizzati nei mezzi di memoria dell?unit? di controllo UC (o dell?unit? informatica esterna UR), dati identificativi degli spostamenti nelle tre componenti spaziali ?x-y-z? di entrambe le calzature 1 indossate dall?operatore; si determinano cio? sei parametri ?Xdx, ?Ydx, ?Zdx, ?Xsx, ?Ysx, ?Zsz, ricavabili a partire dai campioni di accelerazione acquisiti, che modellano l?ampiezza del passo.
A tale scopo, ? dapprima prevista un primo periodo di ?apprendimento?, di durata ?Ta, in cui i detti sei parametri verranno assunti come rappresentativi dell?ampiezza del passo standard dell?operatore mentre, successivamente, sono previsti periodi di monitoraggio ?Tm durante i quali medesimi dati nuovamente acquisiti ed elaborati, modelleranno l?ampiezza effettiva del passo come derivante dal comportamento concretamente tenuto.
Discostamenti, oltre una certa soglia di sicurezza prestabilita, dei parametri rilevati in fase di monitoraggio rispetto a quelli della fase di apprendimento sono considerati indicativi di uno stato psichico-fisico alterato dell?operatore o di un ambiente su cui si opera pi? o meno alterato e quindi premonitori di possibili o imminenti incidenti lavorativi.
A titolo di esempio non limitativo, un discostamento in eccesso o in difetto dell?ampiezza del passo ?X lungo la direzione spaziale x pu? essere indicativo, rispettivamente, di un operatore in fuga (ad es. da fiamme) o di un operatore in cammino su di un terreno sconnesso (ad es. a causa di crolli e macerie) o scivoloso (condizioni che lo obbligano alla massima cautela ed all?esecuzione di passettini).
Analogamente, sensibili ed evidenti differenze, rispetto a quelle standard, nelle ampiezze ?y, ?z dei passi lungo gli assi spaziali y e/o z sono indicative di scivolamenti laterali dei piedi dell?operatore, dovuti a fondi scivolosi o sdrucciolevoli, o della necessit? di procedere per saltelli a causa di distorsioni, fratture o semplice dolore agli arti inferiori o per la presenza di ostacoli difficilmente superabili con un avanzamento di tipo ?standard?.
La misura dell?ampiezza del passo ? regolata dalle leggi della cinematica. In particolare, detta ampiezza ? calcolabile come prodotto tra la velocit? <media del passo lungo ciascun asse e la sua durata:>
? detta velocit? media essendo data dal rapporto tra la sommatoria delle velocit? ricavate dai campioni di accelerazione ed il numero N di campioni rilevati nel rispettivo periodo di campionamento di ?apprendimento? o di ?monitoraggio?, e ? detta durata del passo essendo il prodotto tra il numero N di campioni rilevati, con accelerazione diversa da 0, ed il periodo di rilevamento da parte di detti uno o pi? sensori MEMS.
Ovviamente, la particolare dinamica alla base di un passo rende necessario alcune approssimazioni affinch? la modellazione della sua ampiezza possa essere considerata sufficientemente accurata e rappresentativa del comportamento tenuto dall?operatore sia in fase di apprendimento che di monitoraggio.
? noto, infatti, che durante lo svolgimento di un passo la velocit? del piede non ? costante, in nessuna delle tre direzioni dello spazio; si avr? un aumento della velocit? del piede all?inizio del passo, si raggiunger? un picco per poi diminuire fino ad un valore nullo nell?istante in cui la calzatura 1 pogger? nuovamente a terra.
Per questi motivi, nella determinazione dell?ampiezza di un passo si assume che tra un campione di accelerazione acquisito ed il successivo l?accelerazione sia costante, ovvero che negli intervalli di campionamento il moto sia uniformemente accelerato.
Come detto, comportamenti motori anomali dell?operatore possono essere riconducibili anche ad un ambiente pi? o meno alterato e compromesso. Un ulteriore grandezza fisica parametrizzabile come discriminante tra un comportamento standard ed uno anomalo dell?operatore, e rilevabile attraverso il medesimo sensore IMU o dedicati giroscopi, pu? essere pertanto la velocit? di angolare, nelle sue componenti rispetto ad assi di riferimento x-y-z, a cui la calzatura di sicurezza 1 pu? essere sottoposta.
Picchi di velocit? angolare lungo uno o pi? assi x-y-z potranno essere interpretati, ad esempio, come conseguenza di distorsioni delle caviglie dell?operatore o di uno scivolamento improvviso di almeno un suo piede.
Analogamente, potranno essere acquisiti dati relativi ai carichi a cui un operatore ? sottoposto durante l?esecuzione delle sue mansioni.
Ad esempio, ? stato appurato che variazioni dei carichi applicati ad una delle due calzature dell?operatore possono essere indicative di un frequente spostamento del peso corporeo da un piede all?altro segno di un eccessiva stanchezza o del mantenimento di una certa postura, probabilmente scomoda, per un tempo troppo lungo; tutte situazione che possono inevitabilmente portare a cali di attenzione e quindi ad un rischio di incidente.
Variazioni di carichi sono riscontrabili anche in caso di sollevamento di pesi superiori a quelli previsti dalle operazioni abitualmente eseguite dall?operatore.
Secondo l?invenzione, l?acquisizione dei carichi gravanti sulle calzature di sicurezza 1 dell?operatore ? affidata a noti estensimetri o mezzi simili.
Detti noti estensimetri sono infatti dispositivi costituiti da una griglia di sottile filo metallico (resistore) che se montato opportunamente su un supporto, in genere per incollaggio, subisce le stesse deformazioni al quale ? sottoposto il supporto.
Le deformazioni meccaniche applicate all?estensimetro determinano una variazione reversibile delle sue caratteristiche che si riflettono in una cambiamento del valore della resistenza nominale.
La variazione di resistenza pu? essere rilevata attraverso una misura della tensione presente ai suoi capi.
A tale scopo, l?estensimetro ? montato all?interno della suola 11 di una calzatura 1 cos? da valutare i carichi su di essa gravanti.
Per un corretto funzionamento dell?estensimetro, ? necessaria una prima taratura con la sola applicazione del peso dell?operatore, per poter poi valutare correttamente le differenze generate dai carichi applicati; i valori medi dei carichi sostenuti durante ciascun periodo di monitoraggio saranno quindi confrontati con quello individuato alla fine della fase di apprendimento ed assunto come identificativo di un comportamento standard e sicuro per l?incolumit? dell?operatore. Analoghi confronti possono essere effettuati tra il profilo ?standard? e quello ?effettivo? dei carichi gravanti sull?operatore.
Tra le possibili alternative a tali estensimetri ? possibile l?impiego di noti sensori FSR (Force Sensing Resistor) suscettibili di misurare direttamente la pressione esercitata sulla sua superfice senza pertanto richiedere la detta taratura iniziale.
Nulla vieta infine che i parametri rilevati (ampiezza e durata del passo, velocit? angolare, carichi ?) possano essere tra loro combinati al fine di avere maggior evidenza nella premonizione di possibili incidenti ed infortuni.
In conclusione, appare evidente come con il metodo di prevenzione degli incidenti e degli infortuni lavorativi ed il relativo sistema integrato, ad esempio, ad una calzatura antinfortunistica si raggiungono gli scopi dell?invenzione, in particolare la possibilit? di monitorare il comportamento dell?operatore durante lo svolgimento delle sue mansioni cos? da individuare per tempo ogni particolare indizio che possa definire con buona approssimazione l?imminenza di un infortunio o di un incidente lavorativo o semplicemente ogni peggioramento delle condizioni psico-fisiche dell?operatore.
Secondo l?invenzione, pertanto, i dispositivi di protezione individuale (DPI), in particolar modo le calzature di sicurezza 1, cessano di essere solo dispositivi atti a ridurre le conseguenze di incidenti lavorativi divenendo mezzi di prevenzione degli stessi.
Nella pratica attuazione dell?invenzione i vari componenti in precedenza descritti potranno, infine, essere sostituiti da elementi tecnicamente equivalenti e/o realizzati con qualsivoglia materiale e tecnica idonei agli scopi per cui sono stati concepiti cos? come nulla vieti la possibilit? di prevedere future espansioni del ?sistema elettronico di rilevazione di un incidente lavorativo 2? con l?aggiunta di ulteriori sensori per il monitoraggio di altri parametri e grandezze fisiche (ad esempio, delle temperature corporee ed ambientali, delle pulsazioni cardiache ecc.) Da quanto descritto nella presente trattazione, si ? visto come, senza alcun intento limitativo, i parametri monitorati con l?intento di definire il comportamento motorio assunto dall?operatore nell?esecuzione delle sue mansioni possono essere scelti a priori (ad esempio sulla base di conoscenze statistiche, studi specifici, sulla base della difficolt? di rilevamento) tra tutti quelli che possono essere rilevabili dai sensori ad oggi disponibili.
Nulla vieta, tuttavia, la possibilit? di prevedere un metodo sperimentale atto ad identificare quali grandezze fisiche GF, tra tutte quelle rilevabili, devono essere effettivamente acquisite perch? considerate maggiormente rappresentative del comportamento motorio tenuto da un operatore durante l?esecuzione delle sue mansioni e maggiormente sensibili a sue variazioni indotte da alterate condizioni psico-fisiche o dell?ambiente in cui opera.
In particolare, detto metodo sperimentale prevede le seguenti fasi:
? dotare la calzatura (detta ?tester?) del maggior numero di sensori S ciascuno dei quali suscettibile di acquisire una specifica e differente grandezza fisica GF rappresentativa del comportamento motorio di un operatore
? imporre all?operatore di tenere per un certo intervallo temporale prestabilito e significativo un comportamento motorio conforme alle operazioni ed alle mansioni che gli saranno (o gli sono gi?) affidate e registrare, per ciascuna grandezza fisica GF monitorata, i valori acquisiti dagli specifici e dedicati sensori S
? successivamente imporre all?operatore di simulare un comportamento motorio indubbiamente riconducibile ad un stato psico-fisico o ad un ambiente lavorativo e/o operativo alterato o compromesso e registrare, per le stesse grandezze fisiche GF, i corrispondenti valori acquisiti
? verificare quali grandezze fisiche hanno mostrato un pi? evidente discostamento nei valori acquisiti in condizioni motorie normali ed in condizioni motorie alterate.
Tali grandezze fisiche saranno quindi quelle che verranno assunte come rappresentative del comportamento motorio dell?operatore da analizzare secondo le modalit? e le procedure in precedenza dettagliatamente descritte.
Di conseguenza, sar? sufficiente corredare la calzatura 1 con i soli sensori S atti alla rilevazione di dette grandezze fisiche effettivamente rappresentative del comportamento tenuto dall?operatore.

Claims (1)

  1. D E S C R I Z I O N E annessa a domanda di Brevetto per INVENZIONE INDUSTRIALE avente per titolo: METODO PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI E INCIDENTI E RELATIVO SISTEMA IMPLEMENTANTE DETTO METODO DESCRIZIONE DELL?INVENZIONE Formano oggetto del presente trovato un sistema di prevenzione degli incidenti in ambito lavorativo e/o sanitario e/o domestico ed una calzatura, ad esempio, ma non necessariamente, del tipo antinfortunistica, implementante tale sistema. Pi? in particolare, forma oggetto della presente invenzione una calzatura dotata di dispositivi elettronici in grado di monitorare il comportamento dell?utente che la indossa durante lo svolgimento delle sua abituali mansioni e segnalare tempestivamente situazioni premonitrici di un potenziale incidente e/o infortunio, ed il relativo metodo di monitoraggio e segnalazione. L?invenzione si inserisce, pertanto, nei classici settori delle produzione calzaturiera. L?invenzione pu? trovare particolare utilit? nel campo della produzione di calzature antinfortunistiche rientranti nella pi? ampia categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Da qui in avanti si utilizzer? il termine ?calzatura antinfortunistica? per definire un ?dispositivo di protezione individuale atto a proteggere i piedi contro le aggressioni esterne e nel contatto verso il suolo, mediante l?impiego di uno o pi? particolari accorgimenti tecnologici quali l?adozione di puntali in acciaio o in materiali simili/equivalenti e/o di una lamina antiperforazione, la predisposizione di particolari rilievi delle suole, di impermeabilizzazione, il conferimento di resistenza al calore, l?adozione di protezione dei malleoli, di un sistema di sfilamento rapido o altro. In particolare, nella ampia gamma di calzature antinfortunistiche rientrano differenti tipologie di calzature, dette ?di sicurezza?, ?di protezione? e ?da lavoro? (le cui caratteristiche, peculiarit? ed impieghi sono ben noti all?esperto del ramo e su cui, pertanto, non ci si dilungher? oltre) che pur possedendo caratteristiche e funzionalit? differenti vengono realizzate secondo procedimenti di fabbricazione standardizzati consistenti generalmente nella cucitura e preparazione di un gruppo omaia - intersuola, nella preparazione di una suola stampata o incollata su detto gruppo e nel fissaggio, secondo tempi e metodi ben noti all?esperto del ramo, di elementi di protezione e sicurezza, quali puntali e/o lamine antiperforazione o altro. Tali elementi di sicurezza sono previsti anche in calzature prive di tomaia, a itolo di esempio non limitativo in stivali in gomma (o materiale equivalenti), clogs e ciabatte in EVA (o materiali simili) ecc. Come noto, buona parte degli incidenti ed infortuni in ambito lavorativo, sanitario e/o domestico derivano da comportamenti talvolta errati ed imprudenti da una sottovalutazione del rischio, da distrazioni, da malfunzionamenti ed avarie delle attrezzature manovrate, da un uso scorretto degli utensili impiegati, da condizioni ambientali avverse, da problematiche organizzative o dalla pericolosit? insita nel tipo di attivit? da svolgere; i dispositivi di sicurezza integrati in una calzatura antinfortunistica hanno, pertanto, il solo compito di ridurre le conseguenze fisiche (fratture, ferite ed abrasioni, aggressioni da agenti chimici e/o da fiamma o calore eccessivo ecc. ?) derivanti da tali scorretti comportamenti o cause avverse. Attualmente, sono inoltre note calzature munite di una pluralit? di specifici sensori atti a rilevare e segnalare un avvenuto incidente, come descritto, ad esempio, nella domanda di brevetto AN2013U000026 a nome della stessa Richiedente (a cui si rimanda per qualsiasi eventuale approfondimento). Le attuali calzature di sicurezza nulla possono invece in termini di prevenzione di detti comportamenti errati cosicch?, ad es., al Datore di lavoro e/o al ?Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori? non resta che constatare l?infortunio e la sua entit? (con tutte le successive note conseguenza) ed attivare tempestivamente i soccorsi pi? adatti. Da qui in avanti per semplicit? descrittiva chi nella pratica delle sue funzioni rischia di subire un infortunio sar? detto ?operatore? mentre coloro destinati a constatare detto infortunio e ad attivarsi al fine di minimizzarne le conseguenza saranno detti, in generale, ?soccorritori?. Scopo del presente trovato ? quello di ovviare ad almeno una parte degli inconvenienti sopra esposti, prevedendo un metodo ed il relativo sistema che lo implementa atto a prevenire gli infortuni e/o incidenti in ambito lavorativo e/o sanitario e/o domestico (da qui in avanti indifferentemente sintetizzabili, per semplicit?, in ?lavorativo?) attraverso un continuo monitoraggio del comportamento dell?operatore durante lo svolgimento delle sue mansioni e la segnalazione di ogni eventuale situazione ritenuta anomala e potenziale causa di un infortunio o incidente. Questi scopi ed altri vantaggiosi risultati, come risulter? chiaro, si conseguono con un sistema di prevenzione degli infortuni e/o incidenti lavorativi conforme al dettato delle principali rivendicazioni annesse. Le caratteristiche del presente trovato risulteranno meglio evidenziate dalla seguente descrizione di alcune preferite forme di realizzazione, conformi alle rivendicazioni brevettuali e illustrate, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, nelle allegate tavole di disegno, in cui: - la figura 1 mostra una vista schematica di una calzatura di sicurezza integrante il sistema di prevenzione degli incidenti ed infortuni lavorativi secondo l?invenzione. Si descrivono ora le caratteristiche del trovato, avvalendosi dei riferimenti contenuti nelle figure allegate. Tutti i componenti della calzatura di sicurezza dell?invenzione comuni a quelli dell?arte nota non verranno elencati salvo menzionare quelli di volta in volta necessari. Nelle figure allegate, pertanto, i vari dispositivi di sicurezza, quali a titolo di esempio non esaustivo puntali, lamine antiperforazione, ecc. non sono mostrati, in quanto in s? convenzionali. Come gi? in parte anticipato, quanto sar? descritto varr? con riferimento a calzature del tipo comprendenti una ?tomaia? ma potr? essere ovviamente esteso anche a quelle prive di detta tomaia, in quanto realizzate per stampaggio di materiali plastici (o simili) o in gomma, quali, a titolo di esempio non limitativo, stivali, clogs, ciabatte in gomma o EVA o materiali simili/equivalenti. Nel corso della trattazione si far? riferimento preferibilmente ad una calzatura di sicurezza fermo restando che quanto sar? detto ? assolutamente estendibile anche a calzature ?tradizionali? prive, cio?, dei dispositivi di sicurezza individuale. In fig. 1, ? pertanto mostrata una calzatura antinfortunistica 1 comprendente una tomaia 10 e la relativa suola 11 comprendente, come noto, il battistrada 12 e l?intersuola 13. Integrata alla calzatura 1 ? previsto un ?sistema elettronico di prevenzione degli incidenti ed infortuni lavorativi? 2, detto sistema 2 essendo inserito all?interno della suola 11 preferibilmente in prossimit? della zona di pressione ad appoggio del tallone, sostanzialmente coincidente con il tacco 14. Senza alcun intento limitativo, il sistema elettronico dell?invenzione comprende almeno mezzi di rilevazione di grandezze fisiche GF, considerate indicative del comportamento tenuto dall?operatore nell?esecuzione di suoi compiti, consistenti in uno o pi? appositi sensori S, una unit? di calcolo UC per la gestione di dette grandezze fisiche GF rilevate da detti sensori S, e noti dispositivi di comunicazione con una unit? informatica esterna, quest?ultima suscettibile pertanto di ricevere o inviare dati da/verso detto ?sistema elettronico di prevenzione di un incidente o infortunio lavorativo? 2 cos? da allertare tempestivamente i soccorritori nonch? l?operatore medesimo che indossa la calzatura 1. Il sistema elettronico dell?invenzione comprende ulteriormente almeno una sorgente di alimentazione della sua componentistica elettronica e nei casi in cui questa sia di tipo ?ricaricabile? il relativo sistema di carica, nonch? mezzi di allarme, quali avvisatori acustici e/o luminosi. I detti uno o pi? sensori S possono essere integrati alla calzatura di sicurezza 1, applicati indifferentemente alla sua tomaia 10 (quando prevista) e/o suola 11; ovviamente, essi saranno collocati sulla calzatura di sicurezza 1 nella posizione che pi? si adatta alle loro caratteristiche strutturali ed operative cos? da rilevare con la massima accuratezza possibile la corrispondente grandezza fisica GF. Si passa a questo punto a descrivere nel dettaglio, le caratteristiche principali del ?sistema elettronico? 2 dell?invenzione e la sua modalit? di funzionamento. E? noto che molti incidenti lavorativi avvengono non direttamente per guasti o altre cause tecniche ma per responsabilit? o per il concorso delle responsabilit? di un comportamento scorretto dell?operatore. Tale comportamento scorretto dell?operatore, a sua volta, pu? essere inconsapevole e dovuto ad uno stato psico-fisico alterato a causa di malessere, ebbrezza, stanchezza, stato emotivo anomalo o altro, oppure indotto da un ambiente alterato e compromesso (ad esempio, a causa di una pavimentazione sconnessa o scivolosa, per la presenza di ostacoli ineludibili ecc ?). Secondo l?invenzione si intende, pertanto, controllare il comportamento motorio dell?operatore individuandone alcune grandezze fisiche rappresentative (come si vedr?, detti parametri essendo, a loro volta, facilmente rilevabili tramite sensori opportuni associati alla calzatura) e confrontandole con quelle rappresentative di un comportamento normale, generalmente preregistrato/predeterminato. Da studi e ricerche effettuate nel campo della sicurezza sugli ambienti di lavoro, sanitari e/o domestici, si ? trovato particolarmente vantaggioso considerare come grandezze fisiche GF rappresentative del ?comportamento motorio? tenuto da un operatore nell?esecuzione delle sue mansioni parametri legati ai suoi movimenti e/o alla sua postura, pi? precisamente parametri legati ai movimenti ed alle sollecitazioni subite dalle calzature 1 che egli indossa. E? stato infatti appurato che durante il proprio turno lavorativo (o durante le sue abituali attivit?), un operatore si trova a spostarsi pi? volte entro la sua area di operativit?, secondo modi e tempi che si ripetono sostanzialmente identici giorno dopo giorno, ad esempio per un?intera settimana lavorativa, ed a reiterare azioni abitudinarie quali sollevamenti di pesi, piegamenti sulle ginocchia (ad es. per raccogliere il materiale o il semilavorato da lavorare) e simili, derivanti dalla tipologia di attivit? che gli ? stata imposta o svolge. Ogni variazione nel comportamento motorio normalmente tenuto da un operatore nell?esecuzione delle sue mansioni pu? essere pertanto considerata indicativa di una ?anomalia?, ovvero di uno ?stato? dell?operatore non conforme alla normalit? che rischia di condurlo verso un incidente o infortunio. Da qui in avanti per ?anomala? ? da intendersi pertanto ogni variazione nei movimenti e/o postura dell?operatore che non sia riconducibile a cause univocamente definibili o rintracciabili (ad es, a seguito di una modifica negli incarichi che gli sono stati assegnati). Il ?sistema elettronico di prevenzione di un incidente o infortunio lavorativo? 2 dell?invenzione ? pertanto predisposto, come si vedr? in dettaglio nel corso della trattazione, per apprendere, dapprima, un comportamento dell?operatore, assunto come ?standard? (ovvero tale da permettergli l?esecuzione delle sue mansioni in totale sicurezza e secondo i tempi e metodi per esse previsti), e poi quello effettivamente adottato cos? da valutare e segnalare, confrontandolo con il primo, situazioni potenzialmente pericolose e/o premonitrici di incidenti o infortuni. A tale scopo ? previsto, che il metodo di prevenzione di infortuni e/o incidenti lavorativi, implementato dal sistema elettronico 2 dell?invenzione, preveda almeno un primo ?periodo di apprendimento?, di durata ?Ta, ed un successivo ?periodo di monitoraggio?, di durata ?Tm, durante i quali vengono acquisiti i valori delle grandezze fisiche GF rappresentative delle sollecitazioni e dei movimenti delle calzature 1, in una parola rivelative del comportamento tenuto nelle fasi di apprendimento e monitoraggio dall?operatore che le indossa. Di detti periodi di campionamento ?Ta, ?Tm si individuano ?N? sottofasi durante ognuna delle quali i detti sensori S effettuano una rilevazione della corrispondente grandezze fisiche GF da monitorare, cos? da fornire una serie di dati. Detti dati, come si vedr?, saranno opportunamente elaborati in accordo agli scopi dell?invenzione. Pi? precisamente, durante la ?fase di apprendimento? (o ?training?), per ogni grandezza fisica GF monitorata, sono raccolti N primi dati che verranno considerati rappresentativi di un comportamento ?standard? dell?operatore durante la prevista attivit? mentre durante le successive ?fasi di monitoraggio? verranno acquisiti, per la medesima grandezza fisica GF, N secondi dati, rappresentativi del suo comportamento effettivo (anche detto ?operativo?). Tali primi e secondi dati acquisiti possono essere opportunamente organizzati, tramite noti software caricati nell?unit? di controllo UC del sistema elettronico dell?invenzione, per formare rispettivamente un ?profilo standard? ed uno ?effettivo? del comportamento dell?operatore, o in alternativa elaborati al fine di estrapolarne un unico valore sintetico V rappresentativo degli N primi e secondi dati acquisiti. Per gli scopi dell?invenzione, il valore sintetico V dei dati rilevati in fase di apprendimento sar? detto ?valore di sicurezza Vs? per distinguerlo da quello rappresentante le successive fasi di monitoraggio, detto ?valore effettivo Ve?. In genere, tali valori sintetici ?di sicurezza Vs? o ?effettivi Ve? possono essere ottenuti dalla media degli N primi e secondi dati rilevati, nei rispettivi periodi di campionamento, da detti uno o pi? sensori S. Come si vedr? anche con riferimento a specifici esempi pratici, detti profili ?standard? ed ?effettivo?, o i corrispondenti valori assoluti Vs, Ve, saranno tra loro confrontati almeno tramite tecniche e modi noti cosicch? eventuali loro discostamenti oltre una soglia massima prestabilita saranno indicativi di un comportamento anomalo tenuto dall?operatore durante il periodo di osservazione ?Tm, che risulta pertanto a rischio di incidente. Secondo una possibile forma esecutiva dell?invenzione, tramite noti software del commercio, ad ogni discostamento rilevato, risultante dal confronto tra i profili ?standard? ed ?effettivo? (o tra i corrispondenti valori mediani Vs, Ve), pu? essere assegnato uno specifico punteggio, proporzionale alla sua entit?; detto punteggio viene quindi confrontato dall?unit? di controllo UC con una ?scala delle anomalie?, precaricata nei suoi mezzi di memoria, cos? da associare il discostamento rilevato ad uno dei suoi ?livelli di potenziale rischio di incidente?. A titolo di esempio non limitativo, i discostamenti rilevati dal confronto tra profili standard ed effettivi (o tra i corrispondenti valori sintetici Vs, Ve) potranno essere associati, a seconda della loro entit?, ad un ?basso? o ?medio? o ?alto? rischio di incidente. Nulla vieta, infine, che i discostamenti di entit? maggiore possano essere considerati indicativi del sicuro avverarsi dell?incidente con conseguenze classificabili come ?lievi? o ?gravi?. In tali casi, i dispositivi di allarme del sistema elettronico dell?invenzione saranno attivati avvisando l?operatore stesso e/o qualsiasi altro addetto (ad es. il Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori) e/o direttamente i soccorritori. Secondo l?invenzione, il segnale di allarme emesso sar? correlato alle specifiche tipologia di ?rischio incidente? riscontrato cos? da essere immediatamente interpretato come segnale di allerta o di vivo allarme. In altre parole, tali segnali possono cio? essere contraddistinti da differenti e particolari livelli sonori e luminosi o da diverse tonalit? (a titolo di esempio non limitativo: suono pi? o meno grave, o acuto, nel caso di avvisatori acustici; luce pi? o meno calda nel caso di segnalatori luminosi). Dispositivi GPS, pure essi integrati alla calzatura di sicurezza 1, potranno consentire una rapida ed immediata individuazione della zona dell?incidente o dell?infortunio. Si passa a questo punto ad analizzare pi? in dettaglio alcuni aspetti di tali fasi di ?apprendimento? e/o di ?monitoraggio?. Ad esempio, ? preferibile che il periodo di apprendimento abbia inizio al momento del primo utilizzo della calzatura 1 o ogni qualvolta si debba tener conto di modifiche al comportamento dell?operatore derivanti da note cause o imposizioni, ad es. per effetto di variazioni negli incarichi attribuitigli o delle proprie abitudini. Detta fase di apprendimento ha inoltre una durata ?Ta sufficientemente lunga da poter considerare trascurabili eventuali valori ?anomali? che si siano mantenuti tali per un breve periodo di tempo ed in quanto tale non riconducibili ad azioni o movimenti rischiosi o premonitori di incidente. In aggiunta, affinch? il profilo standard rilevato (o il corrispondente valore sintetico di sicurezza?) sia considerato tale ? necessario prevedere un sistema di verifica di detta ?fase di apprendimento? consistente, secondo una prima semplice forma esecutiva, in una verifica diretta di un Responsabile del comportamento tenuto dall?operatore volta a correggere istantaneamente situazioni ed azioni sbagliate o, in accordo ad una ulteriore forma esecutiva dell?invenzione, in un confronto con profili di riferimento o valori di sicurezza resi noti dalla Casa Costruttrice e derivanti da analisi statistiche condotte sul tipo di attivit? od incarico o ruolo attribuito ad uno specifico operatore. In caso di incongruenza del profilo standard (o valore di sicurezza) appreso rispetto a quello di riferimento precaricato nei mezzi di memoria dell?unit? di controllo UC, la fase di apprendimento dovr? essere ripetuta, in caso contrario il profilo standard verr? memorizzato come tale. L?attivazione del periodo di apprendimento, al momento del primo utilizzo, pu? essere automatica, ad es., attraverso comandi di attivazione inviati all?unit? di controllo UC integrata alla calzatura da quella esterna UR, gestita in remoto, o condotta dall?operatore medesimo attraverso noti dispositivi radio di attivazione in dotazione, sui quali non ? necessario dilungarsi. Analogamente, all?inizio di ogni turno lavorativo o di un periodo di operativit?, le fasi di monitoraggio potranno essere attivate sia in automatico, ad esempio per mezzo di ?vidimatori? posti all?ingresso dell?area di lavoro assegnata all?operatore e suscettibili di comunicare, tramite noti protocolli, con l?unit? di controllo UC, sia manualmente attraverso il medesimo dispositivo radio in dotazione all?operatore. Preferibilmente, il periodo di apprendimento ?Ta ha una durata pari ad un numero di giorni GG di campionamento uguale ad 1 o N, essendo N il numero di giorni lavorativi (o, pi? in generale, di operativit?) settimanali. Nulla vieta per? la possibilit? di prolungare tale campionamento per un numero di giorni pari ad un multiplo M.GG o limitarlo a frazioni di giorno GG prevedendo ad es., campionamenti orari o per multipli di ore. La durata ?Tm della ?fase di monitoraggio? ? preferibilmente analoga a
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