Busta paga in Italia
Il prospetto di paga (comunemente noto anche come busta paga, o anche cedolino), in Italia, è un documento informativo sulle competenze e trattenute che compongono la retribuzione di un lavoratore.
Disciplina normativa
modificaObblighi
modificaIl nome formale, previsto dalla legge 5 gennaio 1953, n. 4, è "prospetto di paga", e il datore di lavoro deve obbligatoriamente fornirlo al lavoratore.[1][2] Una successiva circolare del Ministero del lavoro dell'ottobre 1953 ha precisato che in caso di natura mista delle prestazioni fornite (pagate in parte in denaro e in parte in natura) quelle pagate in natura devono essere indicate solo se si determina un aumento degli imponibili fiscali-contributivi.[3]
Ai sensi della legge 6 agosto 2008, n. 133 - che ha istituito il Libro Unico del Lavoro (LUL) - il prospetto è identificato indirettamente poiché si riferisce genericamente agli "estratti" del LUL.[4] Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite per lo stesso periodo di tempo sul che ha sostituito, ai sensi dell'art. 39 della legge 133/2008, il libro paga, quello delle matricole e gli altri registri equipollenti, integrando al cedolino paga con il dettaglio relativi ad altri dati relativi al rapporto di lavoro del lavoratore dipendente.[5]
Soggetti destinatari
modificaL'obbligo di consegna riguarda operai, impiegati e quadri; da quando esiste il LUL è stato abolito l'obbligo per cui doveva essere firmata o timbrata dal datore di lavoro. Il d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375 ha esteso tale obbligo anche agli operai del settore agricolo. L'obbligo riguarda anche le società cooperative che sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari sia per i propri soci dipendenti.
Inoltre, anche per gli amministratori di società, nonché i collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) e a progetto (co.co.pro), che sono dei "parasubordinati", come anche gli associati in partecipazione, vi è l'obbligo di redazione del cedolino, a meno che queste tipologie di figure non prestino la loro attività come lavoratore autonomi. Pertanto, è tendenzialmente scorretto affermare che solo i "dipendenti" (ovvero i lavoratori subordinati) ricevono il cedolino paga.
Per i dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 197 del 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l'anno 2010), è stato previsto a decorrere dal 30 novembre 2010, per il personale delle amministrazioni dello Stato, e per le retribuzioni erogate con procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'introduzione del cedolino elettronico unico, sancendo che essa debba essere consegnata ai dipendenti pubblici con modalità informatiche.
Sanzioni
modificaPer quanto riguarda le sanzioni, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore è previsto a carico del datore di lavoro una sanzione amministrativa nella forma di ammenda per un ammontare compreso tra 50.000 e 300.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, ovvero la legge ha lasciato libero arbitrio su come strutturare il modello cartaceo da fornire ai dipendenti.[6]
Contenuto
modificaDati obbligatori
modificaGli elementi fondamentali che devono essere riportati sono:
- Minimo contrattuale (detto anche "minimo tabellare" o "paga base"), il minimo di base previsto dal contratto o, se adottato, dal CCNL di categoria per il livello di riferimento, sempre segnato nella busta paga;
- Contingenza (con l'E.d.R.), l'EDR si tratta dell'elemento distintivo della retribuzione, mentre la contingenza è un ex-elemento di integrazione della busta, il loro importo seguono i contratti di riferimento;
- Scatto anzianità (ove previsto): un aumento retributivo aggiuntivo che per contratto di riferimento si può ricevere ogni 2, 3 o 4 anni di anzianità presso la stessa azienda, ogni CCNL prevede un massimo di scatti assegnabili.
- Superminimi, eventuali aumenti retributivi, individuali per meriti specifici (ruolo, responsabilità, capacità, impegno, funzione di appartenenza, carriera, ecc), o per accordi tra sindacato e datore di lavoro, possono essere assorbibili o meno (nel primo caso diminuiranno di un importo pari all'aumento del minimo contrattuale previsto dai rinnovi contrattuali, con il tempo la voce sparirà una volta completamente assorbita).
Altra voce presente in busta, quando previste o contrattualizzate, è quella di ulteriori elementi eventualmente previste dai CCNL o dalla contrattazione interna (come ad esempio indennità).
Dati non obbligatori
modificaAltri elementi, che però non hanno obbligo di specifica nel documento sono: straordinari, ferie, tredicesima mensilità, indennità, festività, permessi, congedo matrimoniale, malattia, maternità, infortunio, assegni familiari, fringe benefit.
Note
modifica- ^ LEGGE 5 gennaio 1953, n. 4 - Normattiva, su normattiva.it. URL consultato il 25 gennaio 2024.
- ^ § 58.6.33 - Legge 5 gennaio 1953, n. 4. Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga., su edizionieuropee.it. URL consultato il 23 aprile 2022.
- ^ Circolare del ministero del lavoro 20 ottobre 1953, n. 119
- ^ Capitolo 2 - Il nuovo documento obbligatorio di lavoro (PDF), su emmeconsulting.net. URL consultato il 19 febbraio 2020 (archiviato dall'url originale il 16 marzo 2017).
- ^ § 55.3.55 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione [...], su edizionieuropee.it. URL consultato il 23 aprile 2022.
- ^ § 58.6.73 - D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758. Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro., su edizionieuropee.it. URL consultato il 23 aprile 2022.