Lex Iulia Papiria
Lex Iulia Papiria de multarum aestimatione | |
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Senato di Roma | |
Nome latino | Lex Iulia Papiria de multarum aestimatione |
Autore | Lucio Giulio Iullo e Lucio Papirio Crasso |
Anno | 430 a.C. |
Leggi romane |
La Lex Iulia Papiria[1] (o Papiria Iulia[2]) de multarum aestimatione è una legge romana che fu approvata nel 430 a.C. dai comizi centuriati su proposta dei consoli che, nella tradizione di Livio[3], sono identificati in Lucio Giulio Iullo e Lucio Papirio Crasso. Cicerone[4], che pure menziona la lex Iulia Papiria, fa però riferimento ai due consoli come Caio Giulio e Publio Papirio.
Il contesto storico-politico
[modifica | modifica wikitesto]Secondo Livio la lex interveniva in materia de multarum aestimatione (letteralmente "stima delle multe") ed era una lex molto popolare, tanto che i consoli si affrettarono a presentarla ai comizi per anticipare un'analoga proposta di iniziativa tribunizia. Cicerone spiega che la lex sarebbe stata proposta a seguito dell'irrogazione di pesanti multe in bestiame irrogate da parte dei censori Lucio Papirio e Publio Pinario, allo scopo di consentirne il riscatto con una lieve somma di denaro.
Il contenuto normativo della lex Iulia Papiria
[modifica | modifica wikitesto]Il contenuto normativo pare molto simile a quello della lex Aternia Tarpeia del 454 a.C., tanto che è stato sostenuto[5] che la lex più datata possa costituire un'anticipazione annalistica di quella più recente. Parte della dottrina[6] ha ipotizzato invece che la possibilità di riscatto in moneta delle sanzioni pecuniarie fosse stata introdotta come mera possibilità dalla lex Aternia Tarpeia, mentre la lex Iulia Papiria l'avrebbe resa obbligatoria e sistematica.
Né Livio né Cicerone indicano però che scala di equivalenza tra capi di bestiame ed assi prevedesse la nuova lex; quella introdotta dalla lex Aternia Tarpeia prevedeva l'equivalenza di un capo ovino a dieci assi e di un capo bovino a cento assi. La lex Iulia Papiria potrebbe aver mantenuto tale scala o aver previsto una stima più lieve, come potrebbe essere inteso dal racconto di Cicerone.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Le fonti antiche non ci hanno tramandato esplicitamente la precisa denominazione di tale lex, riferendosi ad essa in maniera generica e limitandosi a tramandarci esclusivamente i nomi gentilizi dei due consoli proponenti, ma si ferisce ad essa come Iulia Papiria, già Theodor Mommsen, Römisches Strafrecht, Leipzig, Duncker, 1899, p. 51, nt. 1 e 1059; tale denominazione è oggi convenzionale nelle trattazioni accademiche di settore storico-romanistico.
- ^ Normalmente nell'ambito accademico si fa riferimento a tale lex come Iulia Papiria, ma esiste anche il diverso uso "Papiria Iulia", si veda in particolare: A. de Puente y Franco, J. F. Diaz, Historia de las leyes, plebiscitos i senadoconsultos más notables desde la fundación de Roma hasta Justiniano, Madrid, Imprenta de Don Vicente de Lalama, 1840, p. 126 s..
- ^ Tito Livio, Storia di Roma, IV, 30
- ^ Cicerone, De re publica, II, 60
- ^ A. Magdelain, Les Belles lettres, coll. Collection d'études latines / Scientifique (34), Parigi, 1978, p. 66
- ^ C. Venturini, Il plebiscitum de multa T. Menenio dicenda, in F. Procchi - C. Terreni (a cura di), Scritti di diritto penale romano, I, Padova, CEDAM, 2016, p. 39, nt. 34
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]Fonti primarie
[modifica | modifica wikitesto]- Tito Livio, Storia di Roma, Libro IV
- Marco Tullio Cicerone, De re publica, Libro II
Fonti secondarie
[modifica | modifica wikitesto]- A. Magdelain, Les Belles lettres, coll. Collection d'études latines / Scientifique (34), Parigi, 1978
- C. Venturini, Il plebiscitum de multa T. Menenio dicenda, in F. Procchi - C. Terreni (a cura di), Scritti di diritto penale romano, I, Padova, CEDAM, 2016
- Gian Guido Belloni, La Moneta Romana: Società, Politica, Cultura, Carocci, 1993.